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Normativa per la certificazione delle automazioni e CE

Responsabilità ed obblighi di legge. Quali norme si applicano e in che modo all’automazione di cancelli, porte e portoni? Facciamo chiarezza.

Anche se sono trascorsi 10 anni dall’entrata in vigore delle prime norme che regolamentano le chiusure automatiche in ambito Civile ed industriale, in Italia si riscontra ancora molta confusione in materia.

E’ per questo motivo che, vista la situazione, abbiamo deciso di dedicare il primo approfondimento della nostra sezione “Argomenti” per cercare di fare insieme un po’ di chiarezza.

Da operatori professionali del settore che lavorano quotidianamente a fianco di Installatori ed Impiantisti, riteniamo che sia doveroso rapportarsi a i Clienti Utenti finali con serietà e trasparenza, cercando coscienziosamente di applicare la normativa che, una volta tanto, è nata proprio per offrire la massima serenità ai proprietari (privati ed aziende) ed e agli amministratori condominiali che hanno un’apertura automatica (cancelli, portoni basculanti, portoni sezionali, portoni a libro, portoni veloci industriali, serrande, porte automatiche, barriere/sbarre, ecc.). Perché maggiore sicurezza significa anche prevenire di arrecare danni a cose e/o persone insieme alla limitazione dei correlati rischi di responsabilità civile e penale causati da un’automazione difettosa o fuori norma.

Cercheremo, quindi, di fornirVi informazioni chiare e dettagliate su cosa normative e leggi dispongano in materia.


Il quadro normativo e gli obblighi da esso derivanti

A novembre 2000 vengono pubblicate le norme europee EN 12453 ed EN 12445 le quali sostituiscono ufficialmente la vecchia norma italiana UNI 8612 che era in vigore dal giugno 1989. Le nuove norme costituiscono il vero e proprio braccio operativo della Direttiva macchine: la filosofia di partenza è che, nel momento in cui una porta o un cancello o qualsiasi altra apertura, viene automatizzata, essa diventa una macchina e come tale deve essere trattata.

Da maggio 2005 scade, poi, definitivamente il periodo transitorio per il graduale adeguamento alle normative europee sulla marcatura CE di porte e cancelli: da questo momento è quindi vietato immettere sul mercato porte e cancelli industriali, commerciali e da garage, sprovvisti di regolare marcatura CE. La Direttiva macchine non è retroattiva, perciò non sussiste l’obbligo di adeguare gli impianti esistenti messi in opera prima di tale data; modifiche significative dell’impianto portano, però, ugualmente ad una conformazione obbligatoria.

L’obbligo di marcatura CE implica l’assunzione di responsabilità da parte del costruttore, il quale dichiara la conformità del prodotto alle direttive europee. Nel caso di porte e cancelli industriali, commerciali e da garage senza
caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo, la norma generale di riferimento è la UNI EN 13241-1, che consente al produttore di godere della presunzione di conformità alle seguenti direttive:
> Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE, recepita in Italia dal DPR 246 del 21/04/93 modificato dal DPR 499 del 1997 (per tutte le tipologie di porte e cancelli);
> Direttiva Macchine 98/37/CE (per porte e cancelli motorizzati);
> Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CE (per porte e cancelli motorizzati).

Successivamente il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17 recepisce definitivamente la Direttiva Macchine.

La marcatura CE apposta sul prodotto, indica che tutti gli obblighi di legge in materia sono stati correttamente soddisfatti e documentati nel Fascicolo Tecnico e nella Dichiarazione di Conformità.

La Direttiva macchine stabilisce inequivocabilmente che l’installatore che motorizza una porta, una serranda o un cancello, ha gli stessi obblighi del costruttore di una qualsiasi altra macchina, cioè diventa esso stesso il costruttore della macchina. Questo vale anche per chi motorizza una porta, una serranda o un cancello preesistente!
È evidente che, senza nulla togliere ai requisiti inerenti la qualità del prodotto, l’accento viene posto soprattutto sulla sicurezza della macchina e quindi sulla prevenzione dei rischi principali che sono:
schiacciamento,
• cesoiamento,
• intrappolamento,
• convogliamento,
• uncinamento,
• sollevamento
(nel caso di chiusure con movimento verticale)

Particolare attenzione si deve avere qualora il serramento non sia già certificato CE come chiusura, in quanto l’installatore dell’automazione deve farsi carico della valutazione strutturale meccanica delle ante della chiusura da automatizzare. Anche in questo caso l’accento si pone sui parametri di sicurezza del serramento in quanto tale (cancello, porta, portone) da motorizzare, ed i parametri da valutare sono:
• resistenza meccanica,
• protezione dal pericolo di caduta / ribaltamento,
• protezione dal pericolo di deragliamento,
• protezione dallo schiacciamento,
• protezione dal convogliamento derivante delle parti mobili,
• protezione dal cesoiamento derivante delle parti mobili.

Riepilogando, le norme UNI che entrano in gioco e che, a seconda dei dispositivi devono essere rispettate sono: EN 13241-1, EN 12635, EN 61000-6-2, EN 12453, EN 12978, EN 61000-6-3, EN 12445, EN 60335-1, EN 60204-1.

A questo si aggiungono gli obblighi derivanti dalla Legge 46/90, sostituita dal DM 37/2008 nel caso in cui si apportino modifiche agli impianti elettrici di alimentazione della macchina (serramento+automazione).

Le principali problematiche di sicurezza sono per lo più correlate con gli organi in movimento e con la forza di impatto e schiacciamento generata dal motore elettrico.

Inoltre, la norma suggerisce i provvedimenti più adatti per mettere in sicurezza la chiusura, come per esempio la creazione di distanze di sicurezza, l’installazione di barriere protettive, l’eliminazione di parti meccaniche pericolosamente sporgenti, l’adozione di sistemi automatici per la limitazione delle forze e la segnalazione con nastro giallo/nero e/o con appositi cartelli ammonitori dei rischi residui.

Per capire meglio consideriamo l’esempio del classico cancello automatico: la responsabilità di eventuali danni a persone o cose provocati dal cancello stesso, ricade direttamente sull’installatore, perché è quest’ultimo che ha messo in opera la macchina, assemblando vari elementi elettromeccanici (motore/attuatore/motoriduttore, cancello, dispositivi di segnalazione e protezione, ecc.) in una configurazione finale che non è un mai un prodotto di serie, ma bensì ogni volta una nuova macchina.
Pertanto, l’installatore, in qualità di produttore della macchina “cancello automatico”, ha l’obbligo di:
1) Eseguire i lavori “a regola d’arte” utilizzando componenti adeguati (a loro volta marchiati CE) nel rispetto dei requisiti della UNI EN 12453:2002;
2) Verificare i  parametri di sicurezza del serramento in quanto tale;
3) Eseguire l’analisi dei rischi secondo le norme UNI e le indicazioni del produttore dell’automazione da installare;
3) Effettuare sul prodotto finito tutti i test necessari per verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e limitazione delle forze in base alla norma UNI EN12445:2002;
4) Redigere il fascicolo tecnico, che comprende tutta la documentazione tecnica, la descrizione dei provvedimenti adottati per mettere in sicurezza “la macchina” (=insieme cancello, motorizzazione e accessori) completi di rapporti di prova;
5) Redigere e sottoscrivere la Dichiarazione di Conformità CE, da rilasciare al cliente finale;
6) Apporre indelebilmente la marcatura CE sul prodotto (=cancello) tramite una targa che riporti il numero univoco dell’impianto stesso;
7) Comporre il fascicolo tecnico che va conservato 10 (dieci) anni;
8) Consegnare al Cliente/committente  il libretto di manutenzione dell’impianto insieme alle istruzioni utente di conduzione dello stesso.

Quanto sopra riportato vale per tutti i nuovi impianti installati dal maggio 2005 in poi, ma anche per tutti i vecchi impianti in cui, a seguito di lavori e/o assistenze, vengano sostituite o modificate parti “chiave” della “macchina” intesa come sopra dettagliato.
Prendendo sempre a pretesto il classico cancello automatizzato, riportiamo a titolo esemplificativo alcune delle modifiche alla “macchina” che fanno scattare comunque l’obbligo della certificazione e dell’applicazione delle normative:
 vengono cambiate le cerniere del cancello a battente (opera fabbrile);
 viene rifatta la guida di scorrimento a terra del cancello scorrevole (opera fabbrile);
 viene sostituita la cremagliera del cancello scorrevole (opera fabbrile);
 vengono sostituite le coste pneumatiche in gomma di sicurezza con nuove coste di sicurezza a filo con microswitch (opera impiantistica elettrotecnica);
 viene sostituita la scheda della centrale di comando dell’automazione con una nuova e si rende necessaria la riprogrammazione della stessa (opera impiantistica elettrotecnica);
 ecc.

Ma gli obblighi e le responsabilità ricadono tutti soltanto sull’installatore? NO!

L’UTENTE FINALE, PROPRIETARIO O AMMINISTRATORE, DEVE FARSI CARICO DEL CORRETTO STATO DI SICUREZZA DELL’IMPIANTO ESEGUENDO I CONTROLLI IMPOSTI ALLE SCADENZE PREFISSATE.

In altre parole, gli obblighi dell’utilizzatore sono:
Rispettare il manuale d’uso
● Effettuare ogni 6 mesi la manutenzione di salvaguardia e sicurezza dell’impianto come previsto dal produttore
● Rispettare le regole previste dall’analisi dei rischi

Precisiamo che il registro di manutenzione contiene tutti i riferimenti degli interventi di installazione, manutenzione, riparazione e modifiche effettuate sull’impianto durante il suo tempo di vita.
Le nuove norme enfatizzano il ruolo della manutenzione nel quadro di una corretta gestione dell’impianto. Il cliente (proprietario, utente o amministratore), si assume la responsabilità della mancata attuazione del piano di manutenzione previsto dal costruttore (cioè l’installatore) al momento dell’assemblaggio della macchina.

Si raccomanda quindi una sensibilizzazione del committente nei confronti della necessità di stipulare un contratto di manutenzione che fissi in maniera chiara le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e ne fissi i limiti temporali. Ovviamente le operazioni di manutenzione devono essere svolte esclusivamente da personale abilitato qualificato ed utilizzando componenti conformi alle norme.


 

Domande e risposte

Se succede un incidente per cause non dipendenti dal costruttore, decade la sua responsabilità? E’ prevista una assicurazione del costruttore?
Il costruttore è sempre responsabile, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti, esclusivamente del proprio lavoro. Naturalmente, la colpa del costruttore, oppure la sua carenza, possono essere accertate solo alla fine delle indagini relative all’incidente che è accaduto. Evidentemente se verrà accertata la mancanza di colpa, per il costruttore non ci sarà alcuna conseguenza. Il costruttore può volontariamente stipulare un contratto che trasferisca i rischi derivanti dalle conseguenze civilistiche di incidenti causati da propria colpa ad una compagnia di assicurazioni.

Per quanto tempo il costruttore è responsabile dell’impianto?
Il contratto di appalto, che regola il rapporto tra l’installatore/manutentore e il cliente, prevede a favore di quest’ultimo, un’azione per difformità e vizi dell’opera che si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera stessa (art. 1667 codice civile). Per quanto riguarda la responsabilità per danno da prodotti difettosi, il costruttore è responsabile per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione (data di installazione della porta/cancello).

La manutenzione è obbligatoria? Chi è responsabile della mancata manutenzione?
La manutenzione delle macchine, per cui anche le porte e cancelli automatici, deve essere eseguita secondo quanto previsto dal costruttore nel relativo piano di manutenzione. La manutenzione è a carico del proprietario (e dell’Amministratore ove previsto) che diviene responsabile di incidenti e danni per cattiva o mancata manutenzione. L’Associazione dei costruttori di infissi motorizzati ed automatismi per serramenti (UNAC) raccomanda che venga predisposto e attuato un piano di manutenzione, seguendo le istruzioni contenute nel manuale di manutenzione e seguendo le indicazioni della norma EN 12635. Negli impianti di edifici dove è applicabile il Testo Unico della Sicurezza (ambienti di lavoro o assimilabili) è obbligatorio effettuare la manutenzione delle macchine.

Nel caso il cancello automatizzato sia fatto da più persone, chi è il costruttore e quindi il responsabile?
Deve in ogni caso esistere un “capo-commessa” che si assuma il compito di rilasciare la dichiarazione CE di conformità; egli è quindi il responsabile del cancello automatizzato in qualità di costruttore.

Se non c’è un contratto di manutenzione, chi è il responsabile della porta/cancello automatico?
Il costruttore del cancello motorizzato è responsabile della conformità del prodotto alle Direttive europee. Chi effettua la manutenzione è responsabile del proprio lavoro come stabilito nel contratto di manutenzione e secondo le indicazione del costruttore. Se, contrariamente a quanto stabilito dal costruttore, non viene fatta manutenzione, il proprietario, l’amministratore e/o il conduttore del cancello risponde civilmente e penalmente degli eventuali danni causati da malfunzionamento, sempre che non riesca a provare che quanto successo non sia riconducibile a un difetto d’origine o di installazione.